Dichiarazione annuale imposta di soggiorno scad. il 30 giugno
Software Studio 24-06-2025Dichiarazione annuale imposta di soggiorno entro il 30 giugno
Si ricorda che al 30 giugno scade il termine per inviare la dichiarazione annuale dell^imposta di soggiorno con i dati relativi ai pernottamenti del 2024 e le informazioni sull^imposta di soggiorno versata. La dichiarazione deve essere inviata, direttamente dall^interessato oppure attraverso un professionista abilitato all^invio delle dichiarazioni (dottori commercialisti, CAF), esclusivamente in via telematica dal portale dell'Agenzia delle Entrate. Dal portale Pegaso Stay Tourist e' possibile scaricare il riepilogo dei dati da riportare nella dichiarazione.
Indicazioni inserimento C.I.N. sul portale
Software Studio 10-01-2025
Imposta di soggiorno . Decreto rilancio n. 34/2020
Software Studio 20-03-2021
Protocollo 3518 del 18/03/2021
ALLE STRUTTURE RICETTIVE AGLI OPERATORI TURISTICI
Oggetto: Imposta di soggiorno . Decreto rilancio n. 34/2020 . Comunicazioni.
Si porta a conoscenza gli operatori che il decreto rilancio n. 34/2020 ha riscritto, con decorrenza da giugno 2020, l'articolo 4 del Dlgs 23/2011 ed ha assegnato al gestore la nuova qualifica di Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto/dovere di rivalsa sui soggetti passivi.
Con la nuova disposizione il gestore e/o chi incassa il corrispettivo:
- Diventa Responsabile del pagamento dell'imposta oltre ad essere agente contabile;
- Gode del diritto/dovere di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite : è del tutto irrilevante l'eventuale rifiuto dell'ospite , chi risponde è la struttura;
- È obbligato, anche , alla presentazione della dichiarazione annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il cui modello è in corso di definizione dal Ministero . Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, da parte del Responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
- E' soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997 per omesso , ritardato o parziale pagamentoovvero una sanzione del 30%: è possibile il ravvedimento operoso sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'ufficio con le modalità previste dalla normativa. I termini di versamento da rispettare sono quelli stabiliti nel regolamento ovvero il pagamento va effettuato entro il 5 del mese successivo a quello in cui è maturata ed incassata l'imposta;
- Continua a rivestire la qualifica di agente contabile con obbligo della resa del CONTO 21 entro il 15/11(termine stabilito nel regolamento) , la cui omissione rileva ai fini penali e ai fini della responsabilità erariale nei confronti della Corte dei Conti.
Il responsabile dell'ufficio f.to
dott.sa Nicolina Luongo